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Il fotovoltaico anche nel 2024 continua a riscuotere grande interesse: le due domande che più spesso ci vengono rivolte sono “il fotovoltaico conviene davvero?” e “quali sono i bonus disponibili per sostenere la spesa per il fotovoltaico?

In questo articolo ci concentreremo sulla seconda domanda. Entrando nello specifico, i bonus che consentono di portare in detrazione o di ottenere contributi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sono al momento i seguenti:

  • Bonus fotovoltaico 2024: contributo a fondo perduto (Reddito Energetico)
  • Bonus fotovoltaico 2024: con Bonus ristrutturazione (50%);
  • Decreto CER

Reddito Energetico

l decreto 8 agosto 2023 ha istituito un “fondo nazionale reddito energetico” (il plafond complessivo è pari a 200 milioni di euro per le annualità del 2024 e 2025) per le famiglie in condizione di disagio economico con l’obiettivo di favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo.

L’obiettivo è  quello di consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile per soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro, avendo almeno quattro figli a carico.

Il Fondo Reddito Energetico è di natura rotativa e riguarderà in gran parte le regioni del Mezzogiorno.

Gli impianti, per i quali il decreto destina un contributo in conto capitale, devono essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale. Le installazioni di pannelli fotovoltaici dovranno rispettare i criteri della potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore  6 kW, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.

Per accedere al Reddito energetico l’impianto deve essere realizzato esclusivamente da imprese, come AIER IMPIANTI Srl, che possiedono questi requisiti:

  • Avere la lettera A del DM37/08
  • Essere in regola con il corso FER

Il GSE ha attivato un registro degli installatori di impianti fotovoltaici chiamato Mappa dei Realizzatori.

ll Registro permetterà quindi una maggiore visibilità agli installatori (chiamati in questo caso realizzatori)  che devono iscriversi sull’area clienti del sito GSE.

Il contributo viene erogato da GSE direttamente al soggetto realizzatore, in relazione alle spese ammissibili, per un importo massimo di 2.000 euro come quota fissa e 1.000 €/kW per la quota variabile.

Bonus ristrutturazione (50%)

Il bonus ristrutturazione è un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 50% sull’Irpef fino a un massimo di 96.000 euro. 

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti che sostengono le spese per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili a uso abitativo, sia di proprietà che in locazione. La detrazione, se ottenuta, viene ripartita in 10 rate annuali di eguale importo.

In questa agevolazione rientrano anche le installazioni dei pannelli fotovoltaici sul tetto, sul balcone o sulla facciata di casa con relativi sistemi di accumulo.

Se intendi sfruttare il bonus ristrutturazione, non indugiare! E’ ormai certo che il 2025 porterà con sé ridotte risorse da destinare alle misure che rientrano nei bonus casa.

Dal 1° gennaio 2025 la detrazione per il bonus ristrutturazioni è infatti prevista scendere fino al 36% per tre anni dopodiché, dal 2028 al 2033, l’agevolazione si abbasserà al 30%. Per quanto riguarda il tetto massimo di spesa, rimane stabile a 96.000€ fino alla fine dell’anno corrente (31 dicembre 2024) per poi dimezzarsi a 48.000€.

Decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)

Il Decreto CER  prevede :

  • un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR, destinato alle comunità che installano impianti in comuni con una popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa su tutto il territorio nazionale, incoraggiando così la partecipazione e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il GSE sarà il punto di riferimento per fornire documentazione, guide informative e supporto specifico attraverso il proprio sito istituzionale (www.gse.it), aiutando gli interessati nella costituzione delle CER e semplificando il processo di adesione al nuovo meccanismo.

 

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Segnaliamo  che è in fase di revisione finale il nuovo Conto Termico 3.0: le eventuali osservazioni sul testo sono trasmissibili via pec  cee@pec.mite.gov.it in consultazione pubblica fino al 10 maggio 2024.

Le novità del Conto Termico 3.0

Il testo in consultazione ammette ai benefici previsti dal decreto:

  1. le amministrazioni pubbliche;
  2. i soggetti privati;
  3. gli enti del terzo settore;
  4. le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.

Le amministrazioni pubbliche potranno realizzare interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica sugli edifici di proprietà pubblica.

soggetti privati, ivi inclusi gli enti del terzo settore, avranno invece la possibilità di realizzare:

  • in ambito civile residenzialesolo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza previsti dal decreto;
  • in ambito civile non residenziale, interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio.

Cosa ci ha colpito sul nuovo Conto Termico 3.0

In attesa che il nuovo decreto esca in via definitiva, osserviamo che le nuove disposizioni potrebbero prevedere di innanzare da 5000 € a  15000 € la soglia per la quale il GSE paga in una sola rata (circa 3 mesi) l’incentivo.

Inoltre viene prevista, per la prima volta, anche la possibilità di abbinare il fotovoltaico alla pompa di calore come interventi in grado di incrementare l’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, se dotati di impianto di
climatizzazione.

L’unico punto negativo che abbiamo individuato è che i costi massimi dei singoli interventi saranno allineati ai costi massimi ammissibili previsti dal Decreto prezzi allegato I del D.M. 6 agosto 2020 e successivo D.M. 14 febbraio 2022 .

Resta in contatto con noi per le prossime novità!

CONSULTA IL DOCUMENTO

GSE ha pubblicato, ad Aprile 2023,  le nuove “Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti” per garantire la semplificazione delle regole per gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Le nuove Procedure snelliscono gli adempimenti necessari limitando la comunicazione a GSE, tramite applicativo SIAD, dei soli interventi significativi sugli impianti incentivati,

GSE ha inoltre operato una ridefinizione degli interventi significativi, ovvero di quelli che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, e di quelli non significativi che, in quanto tali, non saranno soggetti ad alcun adempimento per i Soggetti Responsabili.

Quali sono gli Interventi non Significativi da non comunicare a GSE?

Gli interventi per i quali non più è previsto l’invio di alcuna comunicazione al GSE sono:

  • spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
  • installazione di ottimizzatori o di sistemi ad inseguimento solare;
  • sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto;
  • interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato;
  • sostituzione degli inverter installati su impianti che non beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all’utilizzo di componentistica made in EU;
  • interventi di potenziamento non incentivati.

Quali sono gli Interventi Significativi da comunicare a GSE?

Gli interventi di manutenzione in Conto Energia per i quali è ancora previsto l’invio di comunicazione al GSE sono:

  • spostamento dell’impianto;
  • sostituzione dei moduli fotovoltaici;
  • rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici;
  • sostituzione degli inverter su impianti che beneficiano di maggiorazioni tariffarie connesse all’utilizzo di componentistica made in EU;
  • interventi di modifica edilizia all’immobile e/o al manufatto su cui è installato l’impianto;
  • variazioni della configurazione dell’impianto, ovvero:
  • variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto;
  • modifiche del punto di connessione;
  • installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta.

Come posso comunicare a GSE le manutenzioni al mio impianto incentivato?

Noi di AIER IMPIANTI ci occupiamo di eseguire, per conto dei Soggetti Responsabili, l’invio semplificato delle comunicazioni relative agli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico sull’applicativo SIAD di GSE.

Vuoi saperne di più? CONTATTACI

Sempre più spesso veniamo chiamati da persone che, nella migliore delle ipotesi, sono in procinto di vendere un immobile con annesso fotovoltaico. C’è chi ci chiede invece cosa fare se la vendita è già stata perfezionata e le parti si sono “dimenticate” dell’impianto fotovoltaico.

A tutti i dubbi sulla voltura di un impianto fotovoltaico c’è una sola risposta: il nuovo proprietario, di fatto, vanta tutti i diritti sull’impianto!

Infatti il nuovo proprietario dell’immobile è tenuto a intestarsi tutte le utenze, tra cui quella elettrica. E, come sappiamo, il titolare del POD e dell’impianto DEVONO coincidere.

Cosa fare in caso di vendita di immobile con impianto fotovoltaico

Formalizzata una vendita o una successione, il nuovo proprietario è tenuto a fare un cambio di titolarità sia sul portale di Terna Gaudi, sia sul portale GSE, intestandosi anche i  contratti annessi: Ritiro dedicato o Scambio sul Posto e l’eventuale Conto Energia.

fotovoltaico mandato irrevocabile all'incasso

fotovoltaico mandato irrevocabile all’incasso

In questo caso il vecchio proprietario NON PUO’ VANTARE alcun titolo sugli incentivi che restano da incassare, a meno di un accordo consensuale col nuovo proprietario. Diciamo che, in caso di vendita, la strada più semplice da intraprendere è quella di seguire le regole applicative suggerite dal GSE.

Innanzitutto, è mandatorio l’inserimento nell’atto di vendita dell’immobile la presenza dell’impianto Fotovoltaico ( soprattutto se beneficiante di Conto Energia ) corredato dei dati significativi ( potenza, codice CENSIMP, identificativo impianto GSE, numero di convenzione conto energia e contratto SSP ).

In questo modo si può concordare tra le parti un valore dell’impianto da aggiungere alla vendita. Resta però il fatto che gli incentivi di Conto Energia, formalizzata la vendita, andranno di fatto “volturati” al nuovo proprietario. E allora come possiamo non perdere gli anni rimanenti di incentivo? La strada più corretta è il mandato irrevocabile all’incasso.
Formalizzata la vendita con gli accorgimenti descritti prima e conclusa la procedura di cambio Titolarità dal vecchio al nuovo proprietario, le parti redigono un modulo di mandato irrevocabile all’incasso, firmato da Mandante ( nuovo proprietario ) e Mandatario ( vecchio proprietario ) affinché tutti gli incentivi rimanenti sino alla scadenza del Conto Energia vengano erogati direttamente al Mandatario.

Noi suggeriamo che la volontà di procedere al mandato irrevocabile all’incasso venga registrata anche sull’atto.

Desideri un chiarimento o hai piacere che ci occupiamo della tua pratica di voltura, con o senza mandato irrevocabile all’incasso? Non esitare a contattarci!